Come fare per

Richiedere rilascio/rinnovo esenzione dal pagamento del ticket

Le esenzioni per reddito con codice E01, E03, E04 certificate dal Ministero Economia e Finanze ed autocertificate nella Regione Piemonte sono rinnovate automaticamente fino al  31/03/2024.

Per corretta e completa informazione si ricorda che le esenzioni per reddito vengono rilasciate a :

  • codice E01: cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione);
  • codice E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
  • codice E04: titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.

L'esenzione E02 viene rilasciata a disoccupati e loro familiari a carico, con un reddito complessivo  lordo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge edin ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Il rinnovo avviene dietro presentazione di autocertificazione

Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti di reddito che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL, anche attraverso la funzionalità telematica, per la cessazione del diritto all’esenzione e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito.

Si ricorda che eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, comportano responsabilità amministrative e penali.

Il concetto di nucleo familiare è stabilito con Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1993 [art. 1] che recita: “… ai fini dell’individuazione del reddito familiare… concorrono i redditi complessivi, riferiti all’anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare (coniugi legalmente sposati + familiari a carico)”.

Tutte le autocertificazioni rese per l'ottenimento dell'esenzione per reddito, sono trasmesse dall'ASL all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) per gli accertamenti sulle dichiarazioni non veritiere come previsto dalla legge.

La legge prevede sanzioni amministrative e penali derivanti da dichiarazioni false relativamente alla propria posizione reddituale e/o a quella dei componenti il nucleo familiare.

Non è il paziente ad autocertificare il possesso dei requisiti per l'esenzione, ma il Medico prescrittore (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera scelta, Specialista ambulatoriale convenzionato e specialista ospedaliero) che riporta il codice di esenzione E01, E02, E03, E04 sull'impegnativa medica (ricetta "rossa" del Servizio Sanitario Nazionale o ricetta interna), su richiesta del paziente e a seguito di esibizione del certificato di esenzione.

Il riconoscimento del diritto all'esenzione viene rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali e ai Medici curanti e aggiornato il 1° aprile di ogni anno.

Gli utenti che ritengono di avere diritto all'esenzione, ma che non hanno ricevuto il certificato di esenzione possono recarsi agli Sportelli di Medicina di Base negli orari di apertura al pubblico 

Si precisa che negli elenchi Ministeriali non sono inclusi gli utenti con esenzione E02 ed i nuovi nati; pertanto per queste categorie è sempre necessario richiedere il certificato agli Sportelli Distrettuali.

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