Come fare per

Macellazione di suini e ovicaprini per autoconsumo

A chi è rivolto il servizio.

a) SUINI

  1. Ai privati cittadini che intendono macellare per autoconsumo (max n. 4 capi per ogni nucleo familiare) suini presso un impianto di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg.CE 853/2004.

  2. Agli allevatori di animali della specie suina che intendono macellare presso il proprio domicilio suini (max n. 4 capi per ogni nucleo familiare) da essi allevati per almeno 30 giorni dalla macellazione o dalla nascita.

b) OVICAPRINI

  1. La macellazione familiare a domicilio è riservata esclusivamente agli allevatori di ovi-caprini registrati nell’anagrafe zootecnica che abbiano allevato gli animali per almeno i 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita.

  2. I soggetti privati che intendono acquistare l’animale vivo per consumo domestico privato devono rivolgersi per l’acquisto ad un allevamento registrato in anagrafe zootecnica e, per la macellazione, ad uno stabilimento di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg.CE 853/04 (compilare Allegato 1). È consentita la macellazione a domicilio di un massimo di n. 6 (sei) ovi-caprini totali di età inferiore ai 12 mesi, per nucleo familiare, nel corso dell’anno, dando la preferenza ai periodi in cui la temperatura esterna consente il contenimento dei rischi microbiologici (periodo novembre-marzo). A tali animali non deve essere ancora spuntato alcun incisivo permanente

Quando si può effettuare la macellazione.

Nel corso dell’anno solare, preferibilmente nel periodo stagionale da inizio novembre a fine marzo.

Come si effettua la richiesta e indicazioni fondamentali.

  1. Per le macellazioni presso un macello riconosciuto, la comunicazione da parte del privato cittadino all’Autorità Competente e all’impianto di macellazione deve essere effettuata tramite la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare al Modello 4 degli animali (vedi Allegato 1).

  2. Per le macellazioni in allevamento, la comunicazione dell’attività di macellazione deve essere fatta al Servizio Veterinario del distretto di appartenenza (presso lo sportello oppure telefonicamente) con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, utilizzando l’apposita modulistica (vedi Allegato 2).

Quali regole occorre rispettare.

  • le operazioni di macellazione devono essere effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario e in modo da non recare disturbo al vicinato;

  • le operazioni di macellazione devono prevedere il preventivo stordimento dell'animale (Reg.CE 1099/2009), da effettuarsi con dispositivo previsto dalla normativa vigente;

  • le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni devono essere idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;

  • l’acqua utilizzata deve avere caratteristiche di potabilità;

  • i rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;

  • la macellazione è consentita fino a un massimo di 4 suini per nucleo familiare/anno;

  • da tutti suini bisogna prelevare una porzione di diaframma pari ad almeno 50 g. destinata alla ricerca di Trichinella (a meno che l’allevamento non sia esente). Il campione deve essere consegnato al Servizio Veterinario entro 24 ore dall’avvenuta macellazione o il primo giorno lavorativo successivo alla macellazione. Il Servizio veterinario comunicherà nel più breve tempo possibile gli esiti dell’analisi.

  • è vietata la macellazione per conto terzi;

  • è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati (ad esempio gli agriturismi non possono commercializzare, cedere o somministrare ai clienti i prodotti che derivano da questo tipo di macellazione);

  • tutte le movimentazioni degli animali, sia per la macellazione in azienda, sia per la cessione ad un privato per la macellazione presso un impianto di macellazione (accompagnati da un Modello 4 elettronico), devono essere sempre registrate in BDN. La registrazione in BDN deve essere effettuata possibilmente prima della consegna del campione per l’esame trichinoscopico al Servizio Veterinario competente per territorio;

  • il Servizio Veterinario effettua l’attività di monitoraggio con un controllo ispettivo a campione e/o nei casi di esplicita richiesta da parte dell’utenza. 

NB: Il consumo delle carni  di suino deve avvenire SOLO dopo l’esito negativo dell’esame trichinoscopico.

Tariffe.

Il pagamento degli oneri relativi alle spese di ispezione veterinaria è a carico del richiedente solo per coloro che ne fanno specifica richiesta, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.32.

Tariffa (per seduta di macellazione) :

a) tariffa forfettaria comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio Euro 15

b) tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al primo Euro 5

Leggi le Indicazioni regionali:

Macellazione domicilio_Indicazioni Regione Piemonte.pdf (185.03 KB )