Come fare per

Applicazione microchip per animali (anagrafe canina)

La legge regionale del Piemonte n°18/2004 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata" e successivo aggiornamento con la legge regionale del Piemonte n°9/2005, indica le norme in materia di anagrafe canina ed obbligatorietà della identificazione degli animali d'affezione. 
In base a tali norme è istituita l'anagrafe canina regionale informatizzata, con l'obbligo di identificazione tramite microchip dei cani da parte dei
proprietari/detentori e alla registrazione dei propri animali all'anagrafe regionale stessa.
L'identificazione e la contestuale iscrizione all'anagrafe avviene, previo pagamento di corrispettiva tariffa/parcella, ad opera dei Medici Veterinari del Servizio veterinario dell'ASL Novara o di medici veterinari liberi professionisti autorizzati, in base alla scelta effettuata dal proprietario/detentore.
L’identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario e/o dell'eventuale detentore, della sede di detenzione del cane, del segnalamento dell'animale e contestuale applicazione del microchip.
I dati sono raccolti in apposita scheda di identificazione (allegato 1) sottoscritta dal proprietario/detentore e dal Medico Veterinario applicatore del microchip.
I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.
L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.
Per i pagamenti inerenti le prestazioni veterinarie sarà rilasciato apposito diritto sanitario da pagarsi  tramite la piattaforma PagoPA. E' possibile pagare gli avvisi PagoPA in: Banca, Uffici Postali, oltre che on line. 

 

  • Se il cane proviene da fuori Regione?

I cani introdotti permanentemente da altre regioni già identificati devono essere iscritti all'anagrafe canina presso il Servizio veterinario ASL di residenza entro 15 giorni compilando apposito modulo allegato 2 (allegando la documentazione di provenienza )

  • Se il cane proviene dall’Estero?

Se il cane proviene dall’estero dovrà essere in possesso di Passaporto CE ( o documentazione sanitaria) rilasciato nel Paese d’origine.
L’identificazione e corrispondenza del cane andrà verificata, entro 15 giorni, da un Veterinario per l’inserimento nella banca dati della Regione Piemonte.
Si ricorda che non possono essere introdotti in Italia cani di provenienza estera senza i regolari documenti sanitari di identificazione e/o passaporto.
E’ vietata altresì l’importazione di cuccioli di cane con meno di 3 mesi di età non vaccinati contro la rabbia.

  • La cessione del cane

Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati.
Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00
Il passaggio di proprietà del cane deve essere autocertificato dai due contraenti mediante il modulo allegato 4
Entro 15 giorni, chi cede il cane, deve consegnare la copia dell’allegato 4, firmata in originale, accompagnata dalla fotocopia dei documenti dei firmatari, alle sedi del Servizio Veterinario della Asl.

  • Variazione della residenza / della sede abituale di detenzione del cane 

Entro 15 giorni, il proprietario o detentore deve comunicare al Servizio Veterinario della Asl, ogni variazione di residenza o di luogo di detenzione del cane mediante la compilazione del modulo allegato 5

  • La segnalazione di morte del cane

Entro 15 giorni, il proprietario o detentore deve comunicare al Servizio Veterinario della Asl il decesso del cane mediante la compilazione del modulo allegato 7 ( in caso di eutanasia è richiesto il certificato veterinario)
Il decesso del cane può anche essere registrato direttamente dal proprietario collegandosi al sito dell’anagrafe canina:
http://www.arvetpiemonte.it/segnalazioni/decesso

  • Lo smarrimento del cane

Bisogna segnalare entro 3 giorni, lo smarrimento del proprio cane alla Polizia Municipale, mediante la compilazione del modulo allegato 6 oppure la registrazione può essere fatta direttamente collegandosi al sito dell’anagrafe canina:
http://www.arvetpiemonte.it/segnalazioni/smarrimento 
Il ritrovamento del cane smarrito deve essere registrato sul sito dell’anagrafe canina: http://www.arvetpiemonte.it/segnalazioni/ritrovamento

  • Il ritrovamento di un cane vagante

Si deve segnalare, nel più breve tempo possibile, mediante la compilazione del modulo allegato 8, il ritrovamento di ogni cane vagante agli Organi di Polizia che provvederanno a fare intervenire personale autorizzato alla cattura e al trasporto presso il canile convenzionato. Qui sarà sottoposto a visite veterinarie e ad un periodo di osservazione prima di essere reso al proprietario o regolarmente affidato.
Ai fini della profilassi per la rabbia non si deve entrare in contatto con animali sconosciuti e/o selvatici. 

"E' possibile chiedere anche al proprio Medico Veterinario Libero Professionista di provvedere agli aggiornamenti e alle registrazioni delle variazioni anagrafiche, sopra elencate, del proprio animale d'affezione".

Modulistica
Allegato 1: identificazione cane
Allegato 2:registrazione di cane nato ed identificato fuori dal Piemonte
Allegato 4: segnalazione di cessione del cane
Allegato 5: variazione di residenza o di luogo di detenzione del cane
Allegato 6: denuncia smarrimento
Allegato 7: denuncia di morte del cane
Allegato 8: segnalazione di un cane vagante o randagio

Allegati